Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali.
Il sito istituzionale della Procura della Repubblucia di Frosinone garantisce in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. In particolare, i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».
Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Il 23 giugno 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 8-6-2016), che ha apportato rilevanti modifiche in tema di obblighi di pubblicazione per le finalità di trasparenza e in tema di diritto di accesso civico. In base all’art. 42 delle disposizioni transitorie, le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi alle novità introdotte ed assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico, così come modificato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore decreto.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione dell'amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 - in vigore dal 20/04/2013, come modificato con D.lgs. n.97 del 25/05/2016; Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (nuovo codice degli appalti); Decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016, pubblicato sulla G.U.n.132 dell'8 giugno 2016, recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).
I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico ( D.lgs. 18 maggio 2015, n.102, pubblicato in G. U. - Serie Generale - n. 158 del 10 luglio 2015, recante attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e, ove applicabile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Al fine di rendere facilmente accessibili ai cittadini le informazioni pubblicate, il legislatore con il d.lgs. n. 33/2013, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha richiesto a tutti i soggetti tenuti all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di creare all’interno della home page dei propri siti istituzionali una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” ove pubblicare i dati, i documenti e le informazioni richieste per legge.
Con delibera ANAC n. 330 del 30 luglio 2025 sono stati identificati tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 compatibili con l'attività degli uffici giudiziari, precisando che «gli obblighi di trasparenza considerati dall’Autorità per la elaborazione delle presenti indicazioni sono riferibili solo ed esclusivamente all'attività amministrativa svolta dagli Uffici giudiziari e non a quella giurisdizionale».
L’Autorità distingue tra: i) obblighi la cui pubblicazione può essere assolta in maniera centralizzata, ovvero nella “sezione amministrazione trasparente” (SAT) del sito web del Ministero della giustizia tramite collegamento ipertestuale dalle SAT dei siti web degli uffici giudiziari alla SAT del sito del Ministero, e ii) obblighi la cui pubblicazione da parte degli uffici giudiziari deve essere assolta in forma decentrata nelle SAT dei singoli siti web degli uffici.
La sezione Amministrazione trasparente del sito web di questo Ufficio Giudiziario è attualmente in fase di compilazione per renderla coerente con tali indicazioni.
Delibera ANAC n. 330 del 30/07/2025
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