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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone

Negoziazione assistita

COS'E'

È una procedura semplificata – FACOLTATIVA - introdotta dal d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 che si applica a:

  • SEPARAZIONI PERSONALI
  • CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO O SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
  • MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
  • MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

La negoziazione assistita facoltativa si articola in due atti essenziali:

  • LA CONVENZIONE
  • L’ACCORDO

La negoziazione è VALIDA solo se ha forma scritta ed è effettuata in presenza di almeno un avvocato per parte.

La CONVENZIONE dovrà contenere:

  • l’impegno a cooperare in buona fede e con lealtà;
  • l’indicazione del termine per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese né superiore a tre (prorogabile di ulteriori 30 giorni max su accordo delle parti;)
  • l’indicazione dell’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;
  • l’indicazione dei legali nominati;
  • la firma delle parti autenticata dagli avvocati;
  • l’impegno di tutte le parti al dovere della riservatezza.

La stessa CONVENZIONE potrà inoltre contenere:

  • l’indicazione di modalità di scambio di documenti;
  • l’indicazione dell’adozione di tutti i mezzi necessari alla risoluzione della controversia (previsione ausilio di eventuali consulenti, terzi neutrali quali psicologi, mediatori o commercialisti.

Il contenuto dell’ACCORDO varia a seconda della presenza o meno di figli a carico.

In caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 5 febbraio 1982, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, dovrà:

  • dare atto del tentativo di conciliazione;
  • informare della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • essere sottoscritto dalle parti;
  • contenere la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art. 5 l. 162/2014);
  • contenere la sottoscrizione degli avvocati e l’autentica di firma delle parti.
  • In caso di presenza di figli, dovrà:
  • dare atto del tentativo di conciliazione;
  • informare della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • informare dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con i rispettivi genitori;
  • contenere le previsioni dell’affidamento e il collocamento dei figli e l’esplicita previsione dei tempi di frequentazione;
  • determinare gli obblighi di mantenimento;
  • essere sottoscritto dalle parti;
  • contenere la dichiarazione degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico (art. 5 l. 162/2014);
  • contenere la firma e l’autentica degli avvocati;
  • essere trasmesso con gli allegati al P.M. entro 10 gg. per l’”AUTORIZZAZIONE” (il p.m. rilascia l’autorizzazione quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli).

UFFICIO INCARICATO

Ufficio Affari Civili - presso la Segreteria Generale

Responsabile: Dott. POMPEI Antonio

Orario: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì

Telefono: 0775/360413

Ubicazione Ufficio

Sede: Via Fedele Calvosa

Piano: VIII

Stanza: 807

PEC: prot.procura.frosinone@giustiziacert.it

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • 2 copie dell’accordo;
  • 2 copie della convenzione;
  • estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune presso cui è stato celebrato il matrimonio;
  • certificati anagrafici di residenza;
  • stato di famiglia di entrambe le parti;
  • dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi (ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 76 d.p.r. 445/2000 unitamente a copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità);
  • l’eventuale certificazione di autosufficienza economica dei figli maggiorenni, che può essere comprovata o con dichiarazione da parte dei figli maggiorenni ovvero producendo la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno di questi ultimi (in caso di impossibilità è sufficiente anche una dichiarazione sostitutiva resa dai genitori ai sensi degli artt. 47 e 76  d.p.r. 445/2000, unitamente a copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità);
  • l’eventuale certificazione sanitaria relativa a figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
     

In caso di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3 primo comma numero 2) lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 devono essere altresì prodotti:

  • verbale ed omologa se la separazione è stata consensuale;
  • sentenza di separazione giudiziale con attestazione del passaggio in giudicato;
  • copia autentica dell’accordo di separazione a seguito della convenzione di negoziazione assistita;
  • copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile.
     

In caso di richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio è necessario allegare:

  • verbale ed omologa se la separazione è stata consensuale;
  • oppure sentenza di separazione o di dichiarazione di cessazione degli effetti civili e/o di scioglimento del matrimonio con attestazione del passaggio in giudicato;
  • ovvero copia autentica della convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio precedentemente conclusa e che si intende modificare.

L’istanza ed i documenti allegati devono essere presentati dall’Avvocato o dagli Avvocati che hanno assistito i coniugi nella conclusione della convenzione. Ove il deposito avvenga ad opera di uno degli Avvocati, è necessario produrre anche la delega alla presentazione ed al ritiro da parte degli altri Avvocati intervenuti nell’accordo.

 

MODALITÀ TELEMATICA DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Con la circolare del 15 novembre 2025, n. 21557, il Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia – Direzione Generale dei Servizi Applicativi ha comunicato l’attivazione delle funzionalità telematiche per la gestione degli adempimenti previsti dall’art. 6 del D.L. 132/2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, questa Procura della Repubblica ha attivato il nuovo registro “Procura Civile” per la gestione telematica dei procedimenti relativi agli accordi in negoziazione assistita, per cui è indispensabile l’assistenza di un avvocato.

I signori avvocati potranno procedere al deposito mediante applicativi software di redazione degli atti dotati di specifiche tecniche compatibili con il portale del Processo Civile Telematico.

Si segnala che non tutti i software di redazione degli atti civili proposti sul mercato consentono ad oggi l'accesso al nuovo registro e la conseguente possibilità di gestione del procedimento di competenza di questo ufficio.

Nei casi di incompatibilità del software utilizzato dai signori difensori con il nuovo registro, l'istanza non potrà essere accettata con modalità diverse dal PCT.

Sarà in ogni caso necessario procedere attraverso un redattore compatibile con il nuovo registro.

Il Ministero della Giustizia indica - all'indirizzo Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia / Dettaglio - a solo titolo informativo, i software per la redazione della c.d. "busta telematica" per il deposito degli atti del procedimento civile da parte di soggetti esterni, i cui produttori hanno attestato sotto la loro responsabilità la compatibilità con il Portale.

L’accordo dovrà essere inserito quale atto principale, mentre gli ulteriori documenti di rito dovranno essere allegati al predetto deposito.

Il provvedimento del Pubblico Ministero sarà reso disponibile attraverso il PCT.

Per eventuali ulteriori informazioni il responsabile del servizio è il funzionario dott. Pompei Antonio - Tel. 0775/360413 

Allegati

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